ONG VPM: deducibilità 5x1000
Contributi per i paesi in via di sviluppo (art. 10, comma 1, lett. g, TUIR)
Sono deducibili i contributi, le donazioni e le oblazioni corrisposte in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. La deduzione, prevista dall'art. 30, L. 26 febbraio 1987, n. 49, che definisce la "disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", compete nella misura massima del 2% del reddito complessivo dichiarato e a condizione che i versamenti vengano eseguiti a favore di organizzazioni riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge citata. (omissis)
Le erogazioni in questione debbono essere comprovate dalle ricevute di versamento postali o bancarie, che attestano le generalità del soggetto erogante, l'importo versato, la data e il nome dell'organizzazione che riceve il contributo. Inoltre, per il 2005 sono state emesse le Nuove agevolazioni fiscali per le donazioni
Per i PrivatiE' stato varato il decreto legge N° 35 del 14 marzo 2005 che prevede nuove agevolazioni fiscali per chi fa donazioni, a partire dal 2005 , alle ONG. Il testo del decreto (art. 14) è il seguente: "Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche (…) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (…), sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui."
Per le AziendeE' stato varato il decreto legge N° 35 del 14 marzo 2005 che prevede nuove agevolazioni fiscali per le imprese che fanno donazioni, a partire dal 2005 , alle ONG. Il testo del decreto (art. 14) è il seguente: "Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (…), sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. (…)"
