Articolo 1
L'ASSOCIAZIONE "VOCI di POPOLI del MONDO" ha sede legale ed operativa in ROMA, Via Lugnano in Teverina 9.
Articolo 2
Oggetto Sociale
L'Associazione, senza scopo di lucro, ha lo scopo di sviluppare, organizzare e realizzare, in tutte le forme possibili, il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti della REPUBBLICA del MALI e di tutte quelle popolazioni residenti nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e tali riconosciuti dagli Organismi Nazionali ed Internazionali, con azioni, progetti e quanto altro, e, in particolare, l'Associazione ha come scopo:
- l'alleviamento della povertà nei PVS;
- la creazione, riqualificazione e ammodernamento delle strutture sanitarie, scolastiche e di formazione professionale in genere, consentendo l'accesso a questi servizi ai più poveri e bisognosi;
- permettere, con condotta solidale ed esemplare, il coinvolgimento della Società civile ai processi democratici per uno sviluppo equo, vitale e sostenibile, adoprandosi in modo attivo ed efficiente sui problemi inerenti la promozione della donna in campo familiare Sociale e lavorativo in linea ai principi di pari opportunità;
- la tutela delle necessità dei disabili e sui problemi derivanti dall'handicap;
- di rispettare e promuovere ogni intervento a tutela dei minori ed intervenire prontamente e rigidamente dove i diritti questi siano violati;
- sviluppare sensibilità per la tutela e difesa dell'ambiente ed al suo utilizzo in maniera ecologica e sostenibile;
- adoprarsi per il raggiungimento con ogni mezzo lecito, equo, e solidale degli obiettivi che l'idoneità MAE Art. 39 a) -L.49/87, le conferisce e di tendere a vederne riconosciute le restanti, mediante l'esperienza maturata sul campo dai singoli Soci sui temi della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti umanitari, in linea ad un processo di internazionalizzazione e di educazione allo sviluppo svolto presso i presidi scolastici e sedi lavorative/professionali a livello nazionale ed internazionale;
- la promozione Sociale ai sensi della legge 383 del 31/12/2000.
Al fine di consentire il perseguimento degli scopi istituzionali l'Associazione può svolgere attività commerciale nei confronti di terzi e può richiedere contributi, anche sotto foma di finanziamenti agevolati, allo Stato, a Enti pubblici a Organismi nazionali, internazionali o sovranazionali o privati, e potrà assumere compartecipazioni in organizzazioni e/o enti con oggetto affine o complementare al proprio ed operare in appoggio ed in collaborazione con essi. Potrà stipulare contratti di consorzio e aderire a Consorzi-Società e ad associazioni temporanee d'impresa.
Articolo 3 Patrimonio Sociale
Il patrimonio è costituito:
- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a) dalle quote associative;
- b) dai proventi delle attività eventualmente svolte nei confronti di terzi;
- c) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo Sociale.
La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della Associazione viene determinata dal CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il CONSIGLIO DIRETTIVO può, in ogni momento e senza formalità, adeguare la predetta quota alle esigenze dell'Associazione.
Per l'intera durata dell'Associazione non è consentito distribuire, .anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento il patrimonio è devoluto a fini di pubblica utilità o attribuito ad altre associazioni aventi scopo affine e/o analogo.
Articolo 4
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal CONSIGLIO DIRETTIVO il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
ORGANI SOCIALI
Articolo 5
SOCI
Possono essere ammesse a partecipare all'Associazione in qualità di Soci le persone fisiche e giuridiche od enti che condividano gli scopi e le finalità per le quali l'Associazione si è costituita, senza distinzione di cittadinanza, religione, gruppo etnico e origine culturale, purchè di sentimenti e comportamenti civili e democratici.
L'adesione all'Associazione ha carattere volontario e aperto, ma impegna comunque gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Articolo 6
Il Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un CONSIGLIO DIRETTIVO composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dell'Assemblea dei Soci e dura in carica 3 (tre) anni.
I membri del CONSIGLIO DIRETTIVO sono rieleggibili.
Il CONSIGLIO DIRETTIVO è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da uno dei Consiglieri eletti dal Consiglio stesso.
In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Articolo 7
II Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente un Vicepresidente e un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno e delibera sugli indirizzi e sulle attività e su ogni questione l'Assemblea ritenga delegare ad esso
In particolare il CONSIGLIO DIRETTIVO:
- regola ed organizza le attività Sociali;
- determina l'importo delle quote Sociali;
- coadiuva il Presidente nella redazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- transige, accetta o rifiuta contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti;
- nomina appositi comitati, determinandone le attribuzioni ed i poteri nei limiti del presente statuto, e ne verifica il raggiungimento degli obbiettivi affidati;
- propone all'Assemblea per la ratifica la nomina di nuovi associati;
- redige ed aggiorna il Regolamento attuativo;
- conferisce deleghe di spesa ad associati e/o terzi.
Articolo 8
Presidente e Vicepresidente
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Articolo 9
Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in assenza del Presidente.
Articolo 10
Il Presidente può delegare, permanentemente o temporaneamente, ad altro Socio specifiche funzioni amministrative e di tesoreria. Il Presidente procede alla nomina di dipendenti e di impiegati, e determina le eventuali retribuzioni. Il Presidente potrà conferire ai Soci incarichi professionali fissandone l'eventuale compenso.
Articolo 11
L'Assemblea dei Soci
I Soci sono convocati in Assemblea dal Presidente del CONSIGLIO DIRETTIVO almeno una volta all'anno entro il 31 (trentuno} dicembre, mediante avviso postale, fax o e-mail almeno 7 (sette} giorni prima della data prescelta per la convocazione.
Nell'avviso di convocazione devono essere riportati il giorno, l'ora e le materie da trattare e, se del caso, l'indicazione della seconda convocazione che potrà tenersi anche un'ora dopo la prima convocazione.
L'Assemblea può pure essere convocata su domanda avanzata da almeno 1/3 (un terzo} dei Soci.
Articolo 12
L'Assemblea delibera in seduta ordinaria sul bilancio consuntivo e preventivo sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, nomina i componenti del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori e su tutto quant'altro a lei demandato per legge e per statuto, ed in seduta straordinaria ratifica sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto.
L'Assemblea può nominare e revocare un Presidente onorario dell'Associazione anche al di fuori degli associati. La scelta deve ricadere su un personaggio che si sia distinto nell'ambito dell'attività pubblica o privata, della cultura, della scienza o dell'arte. Esso, pertanto, rappresenterà l'immagine dell'Associazione e potrà partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.
Articolo 13
Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea tutti' coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'Articolo 5.
I Soci possono farsi rappresentare in assemblea. Ogni Socio non potrà raccogliere più di 2 (due) deleghe.
Articolo 14
L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e se ritiene il caso 2 (due) scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto ad intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Articolo 15
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranza previste dall'articolo 21 C.C.
Articolo 16
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento il patrimonio è devoluto a fini di pubblica utilità o attribuito ad associazioni analoghe.
Articolo 17
Revisori dei Conti
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da 3 (tre) membri eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità Sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà Sociale e potranno procedere congiuntamente in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.
Articolo 18
Il Collegio dei Probiviri
Tutte le eventuali controversie Sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione e i suoi organi saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di 3 (tre) Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
F.to Gianluca de Vito
F.to Notaio Gianluca Napoleone
CIVITAVECCHIA 24 giugno 2002