Statuto

Statuto dell'associazione "Voci di Popoli del Mondo"

Allegato “ A” all’Assemblea Straordinaria del 30/05/2022 della “Ong Vpm - Voci di Popoli del Mondo – Ente del Terzo Settore” Codice fiscale 95002700581

 

Articolo 1 - Denominazione, sede, durata

  1. È costituita un’associazione denominata “Ong VPM - VOCI di POPOLI del MONDO - Ente del Terzo settore", in forma abbreviata “Ong VPM ETS”, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
  2. L’associazione ha sede nel Comune di Roma, attualmente in Via Lugnano in Teverina n. 9 e l’eventuale trasferimento della sede non comporta modifica del presente Statuto ma l’obbligo della sua comunicazione agli Uffici competenti.
  3. L’associazione ha durata illimitata nel tempo.

 

Articolo 2 - Scopi dell’Associazione

  • L’associazione non ha fini di lucro e persegue, in via prevalente o esclusiva, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Assume la rappresentanza degli interessi degli associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale. Può associarsi a Reti Associative che svolgano attività d’interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza a promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
  • Oggetto e scopi dell’associazione sono, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:
  1. la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni nel raggiungimento dei SDG/2030, conforme all'idoneità AICS/MAECI riconosciuta, di cui al comma 1 lettera n);
  2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, di cui al comma 1 lettera e) c) interventi di tutela a valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, di cui al comma 1 lettera f) d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste nell’articolo 5, di cui al comma 1 lettera i). L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Comitato Direttivo. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 D.Lgs. 117/2017 anche attività di raccolta fondi ai fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

 

Articolo 3 - Patrimonio Sociale

L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, raccolte fondi, dai proventi delle attività istituzione svolte e previste nel precedente articolo 2 dello Statuto. L’Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi riserve comunque, denominate a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell’Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore.

 

Articolo 4 - Bilancio di esercizio

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva ed invia al Revisore dei Conti la bozza di bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio predispone il bilancio sociale da sottoporre all’assemblea unitamente al bilancio di esercizio.

 

ORGANI SOCIALI

 

Articolo 5 - Soci

Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, con l’indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telefonici e telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 ed impiegati per le sole finalità perseguita dall’Associazione, previo consenso scritto del socio. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso Consiglio Direttivo, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all’avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l’assemblea che delibera nella prima riunione utile. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo. Ogni socio, purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’associazione nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al presidente del Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla richiesta o nel minor tempo stabilito dal regolamento interno

 

I Soci hanno il dovere:

  • di rispettare il presente Statuto;
  • di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
  • di pagare annualmente la quota associativa ordinaria alla scadenza stabilita, oltre eventuali contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea dei Soci.

 

L’omesso versamento di due annualità della quota associativa e dei contributi comporta la decadenza dalla qualità di Socio. Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed

esclusione. La delibera di esclusione è adottata nei seguenti casi:

  • comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell’associazione;
  • svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell’associazione;
  • inosservanza dello statuto e delle delibere degli organi sociali.

 

L’associato che intende recedere dall’associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l’associato che abbia cessato di appartenere all’associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione e di quanto versato all’associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

 

Articolo 6 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea dei soci, che ne nomina il Presidente e il Vicepresidente, ed è composto da un minimo di tre ad un massimo cinque, dura nella carica tre anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati. Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l’ordine del giorno, inviate sette giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di comprovata urgenza anche entro tre

giorni. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario che redige il verbale. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di

comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza e similari) a condizione che:

  • il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
  • sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

 

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione e di gestione dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può delegare a qualcuno dei suoi membri) nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.

La rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente.

 

Articolo 7 - Compiti del Consiglio Direttivo

In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
  • determinare e richiedere le quote associative annuali e quelle straordinarie;
  • predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 2017 n. 117, documentando il carattere secondario e strumentale di attività diverse svolte:
  • redigere e presentare all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall’Associazione;
  • individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
  • stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività a favore dell’associazione;
  • deliberare in via preventiva su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da demandare all’approvazione definitiva dell’Assemblea;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
  • transigere, accettare o rifiutare contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti;
  • redigere ed aggiornare i Regolamenti interni;
  • incaricare i probiviri di risolvere eventuali controversie che possano insorgere fra l’Associazione ed i Soci;
  • provvedere sulla domanda di iscrizione dell’Associazione nel registro Unico Nazionale del Terzo settore.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita.

 

Articolo 8 - Presidente

Il presidente ha potere di firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio; previa autorizzazione del Consiglio Direttivo può nominare procuratori per singoli atti. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell’attività dell’Associazione e ne è responsabile. Ha l’obbligo di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei soci, di presiederle e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo e dell’Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono assunte collegialmente dal Consiglio direttivo, che può delegarle ad un Consigliere.

Il Presidente può delegare ad un Segretario eletto dall’Assemblea dei Soci il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell’Associazione, che comprendono:

  1. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico;
  2. i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo;
  3. il libro dei soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le e-mail ed i numeri telefonici
  4. i libri contabili di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 oltre a quelli eventualmente richiesti dalla normativa fiscale.

 

Articolo 9 - Vicepresidente

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono assunte nell’immediato dal Vicepresidente e collegialmente dal Consiglio direttivo, che può delegarle ad un Consigliere.

 

Articolo 10- L'Assemblea dei Soci

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci con diritto di voto; i soci senza diritto di voto possono assistere alle riunioni dell’Assemblea. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) mediante avviso scritto, da inviare ai soci con qualsiasi mezzo di comunicazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente luogo, data e ora della riunione, i punti all’ordine del giorno, modalità e credenziali di accesso all’eventuale connessione telematica. L’Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza e similari) a condizione che:

  • il Presidente della riunione possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
  • sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

 Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. L’Assemblea è convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell’associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione L’Assemblea è inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

 

Articolo 11 – Competenze dell’assemblea

Le competenze dell’Assemblea ordinaria sono:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o venga ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l’avvio della relativa azione risarcitoria;
  • decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione;
  • approva i regolamenti interni adottati su proposta del Comitato Direttivo;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le competenze dell’Assemblea straordinaria sono:

  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • delibera lo scioglimento, trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

 

Articolo 12 – Validità delle assemblee e maggioranze necessarie.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente anche per delega la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinarie sono espresse con voto palese, tranne quello riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’assemblea lo ritenga opportuno). Il sistema di votazione è quello dell’appello nominale, salva diversa deliberazione dell’assemblea. Ogni associato ha diritto di voto. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio e sono vietate le deleghe permanenti. L’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. L’assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altra associazione del Terzo Settore è validamente costituita con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole di ¾ (tre quarti) dei presenti. Ogni assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione, in mancanza dal VicePresidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente, il quale nomina il segretario e se ritiene il caso anche due scrutatori. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto ad intervenire all’Assemblea. Delle riunioni di assemblea è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

 

Articolo 13 – Segretario

Se ritenuto necessario, su proposta dal Consiglio Direttivo, il Segretario viene eletto dall’Assemblea dei soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell’Associazione, che comprendono:

  1. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico;
  2. i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo;
  3. il libro dei soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le e-mail ed i numeri telefonici

 

Articolo 14 – Tesoriere

Se ritenuto necessario, su proposta dal Consiglio Direttivo, il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea dei soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto. Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell’Associazione. A tale scopo deve possedere specifiche conoscenze in materia di rendicontazione. Gestisce direttamente il conto corrente bancario su procura scritta del Presidente. Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili dell’associazione con la registrazione di tutte le entrate e le uscite; rimette ad ogni Socio l’estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell’Associazione, per la cui prova conserva assegni e altri documenti; redige il rendiconto consuntivo da sottoporre al visto del Revisore dei Conti. Compete al Tesoriere la redazione annuale della documentazione necessaria ai fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

 

Articolo 15 - Revisore dei Conti

Ricorrendo le condizioni previste nell’articolo 30, comma 2 D.Lgs. 117/2017 l’Associazione provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico; in tal caso il Revisore dei Conti viene eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carico tre anni e può essere rieletto. Spetta al Revisore dei Conti in qualità di organo di controllo l’esame dei conti consuntivi predisposti dal Tesoriere (o in sua mancanza dal Consiglio Direttivo), la presentazione all’assemblea di una relazione sul rendiconto stesso, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie ed il controllo della contabilità e della relativa documentazione.  Il Revisore o i Revisori dei Conti redigono verbale delle proprie adunanze e le trascrivono su apposito libro delle deliberazioni che custodiscono.

 

Articolo 16 - I Probiviri

Ogni eventuale controversia sociale e associativa sono sottoposte alla competenza di massimo 3 (tre) Probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile, salvo procedere con vertenza legale.

I probiviri redigono verbale delle proprie adunanze e le trascrivono su apposito libro delle deliberazioni che custodiscono.

 

Articolo 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1; D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’Assemblea.

 

Articolo 18 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e dal D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi in materia di associazioni non riconosciute del Terzo Settore.

 

 

 

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